Convenzione istitutiva

L'attuale configurazione del Centro risponde alla nuova Convenzione istitutiva, di cui si riporta qui il testo, emanata con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Macerata n. 39 del 7 febbraio 2017 (versione PDF scaricabile)
  

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE
DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA POESIA GRECA E LATINA
IN ETÀ TARDOANTICA E MEDIEVALE

 TRA

l’Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Via Crescimbeni, 30/32 - Macerata - C.F./ P.I. 00177050432, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Adornato, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.12.2016;

l’Università degli Studi di Catania, con sede legale in Piazza Università, 2 - Catania - C.F./ P.I. 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Giacomo Pignataro, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2016;

la Faculty of Philosophy and Arts of Gent University (Belgium), con sede legale in Sint-Pietersnieuwstraat, 25 - Ghent - VAT BE 248.015.142, rappresentata dal Preside Prof. Marc Boone, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Faculty Board del 10.03.2016;

l’Università degli Studi del Molise, con sede legale in Via F. De Sanctis snc -  Campobasso – P.I. 00745150706, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria Palmieri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2016;

l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, Arts, Lettres, Langues, sciences humaines et sociales (France), GRAA (Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique, équipe C.R.I.S.E.S.), con sede legale in Route de Mende, 34 – Montpellier, rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Anne Fraisse, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera dell’Unité de Formation et de Recherche UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse del 18.04.2016;

l’Università degli Studi del Salento, con sede legale in Piazza Tancredi n. 7 Lecce - P.I 00646640755, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Vincenzo Zara, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2016;

l’Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Piazza dell’Università, 21 - Sassari – P.I. 00196350904, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Carpinelli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.06.2016;

premesso che

-      con precedente Convenzione istitutiva dell'11 novembre 1999, l’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Torino e la “Wiener Humanistische Gesellschaft” (c/o Universität Wien, Institut für Klassische Philologie) costituivano il “Centro Internazionale di Studi sulla Poesia greca e latina in età tardoantica e medievale” con sede presso l’Università degli Studi di Macerata, Istituto di Filologia classica “Carlo Tibiletti”;

-      la “Wiener Humanistische Gesellschaft” e l’Università degli Studi di Torino, con lettere dei propri rappresentanti, Proff. Kurt Smolak ed Enrico V. Maltese indirizzate al Direttore del Centro, rispettivamente, in data 29 novembre 2014 e 22 novembre 2015, hanno manifestato la propria intenzione di non rinnovare la Convenzione per altri tre anni, modificando così l’assetto originario delle Università proponenti;

-      il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Macerata, con propria deliberazione del 17.02.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Roberto Silvano Palla;

-      il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, con propria deliberazione del 23.03.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Carmelo Crimi;

-      il Department of Literary Studies of Gent University ha discusso la proposta durante la riunione del 10.03.2016 ed ha espresso il proprio interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Kristoffel Demoen;

-      il Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione dell’Università degli Studi del Molise, con propria deliberazione del 17.02.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Gilberto Marconi;

-      il GRAA (Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique), Équipe C.R.I.S.E.S. dell’Université Paul-Valéry, Montpellier 3 - Unité de Formation et de Recherche UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse, con propria deliberazione del 18.04.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Jean Meyers;

-      il Dipartimento di Beni culturali dell’Università degli Studi del Salento, con propria deliberazione del 17.03.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Giovanni Laudizi;

-      il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi del Salento, con proprie deliberazioni del 16.03.2016 e del 21.04.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Maria Corsano;

-      il Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, con proprie deliberazioni del 17.02.2016 e del 02.03.2016, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Anna Maria Piredda;

-      i centri interuniversitari e internazionali devono essere costituiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e delle disposizioni, di rango statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle istituzioni aderenti.

Art. 1
Costituzione e denominazione del Centro interuniversitario

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

2. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito il Centro Internazionale (di seguito “Centro”) denominato “Centro Internazionale di Studi sulla Poesia greca e latina in età tardoantica e medievale”, composto dalle seguenti unità di ricerca:

-      l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi umanistici;

-      l’Università degli Studi di Catania Dipartimento di Scienze umanistiche;

-      l’Università degli Studi di Gent Department of Literary Studies;

-      l’Università degli Studi del Molise Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione;

-      l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, Arts, Lettres, Langues, sciences humaines et sociales (France) Groupe de recherches sur l’Afrique Antique (GRAA), équipes C.R.I.S.E.S. - Unité de Formation et de Recherche UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse;

-      l’Università degli Studi del Salento Dipartimento di Beni culturali e Dipartimento di Studi umanistici;

-      l’Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione.

Art. 2
Sede amministrativa

1. Il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi umanistici, sito a Macerata in Corso Cavour, n. 2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo unanime delle Università aderenti al Centro.

Art. 3
Finalità del Centro

1. La finalità del Centro consiste nel promuovere e coordinare indagini di carattere filologico e letterario nel campo degli studi sulla produzione poetica in lingua greca e latina del periodo tardoantico e medievale, nella prospettiva di:

a) partecipare a bandi e progetti specifici nazionali e internazionali;

b) favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze tra centri interuniversitari e interdipartimentali che svolgano attività di ricerca nel campo sopra indicato e altri centri ed enti pubblici e privati che operano nel settore, sia in Italia che all’estero;

c) avviare rapporti di collaborazione con istituzioni ed organizzazioni internazionali esistenti ai fini della promozione e della realizzazione di studi sul settore;

d) costituire banche-dati di ricerca nel settore;

e) organizzare seminari e convegni sulle tematiche di riferimento;

f) curare la pubblicazione di studi scientifici del settore.

Art. 4
Partecipazione alle attività del Centro

1. Alle attività del Centro possono partecipare i professori e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate o ad esse appartenuti per almeno cinque anni, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, previa domanda inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio che ne delibera l’accettazione.

2. Possono collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o, sulla base di specifici accordi convenzionali, di enti e centri italiani e stranieri, pubblici e privati.

Art. 5
Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Art. 6
Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è un professore di ruolo eletto tra i componenti del Consiglio; è nominato con decreto del Rettore dell’Università in cui ha sede amministrativa il Centro, dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e promuove le attività del Centro;

b) predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.

3. Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore, nominato dal Direttore contestualmente alla sua designazione.

Art. 7
Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da:

a) Un componente per ciascuno dei Dipartimenti aderenti al Centro, nominato dai competenti organi delle Università medesime;

b) esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle attività che rientrano nei programmi del Centro, individuati dal Consiglio, in numero non superiore a quello delle Università aderenti al Centro.

2. Il Consiglio è nominato con decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica un triennio e può essere confermato.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio:

a) elegge al suo interno il Direttore del Centro;

b) delibera sulle domande di adesione al Centro di cui all’art. 4 comma 1;

c) approva la cooptazione quali membri del Consiglio stesso, ai sensi del comma 1 lett. b) del presente articolo, di esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle attività che rientrano nei programmi del Centro, in numero comunque non superiore a quello delle Università aderenti al Centro;

d) si pronuncia sulle domande d’adesione al Centro presentate da docenti e ricercatori di altre Università italiane o straniere o di centri ed enti pubblici e privati che operano nel settore, sia in Italia che all’estero;

e) delibera sulle proposte di attività del Centro;

f) approva l’eventuale budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, predisposti dal Direttore a norma dell’articolo 6, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;

g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Le delibere di cui alle lettere b) e c) debbono essere assunte con almeno i due terzi dei voti.

5. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l’approvazione del programma delle attività del Centro; è altresì convocato ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

 Art. 8
Adesioni di altre Università

1. Possono aderire al Centro Università italiane e straniere, previa delibera favorevole del Consiglio assunta con almeno due terzi dei voti. Le nuove adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Art. 9
Collaborazioni con altri organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche attraverso apposite convenzioni approvate dal Consiglio, forme di collaborazione per l’approfondimento di temi di ricerca o per la risoluzione di problematiche nell’ambito dei settori scientifici di riferimento.

Art. 10
Finanziamenti e gestione amministrativa

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dalle Università convenzionate, da enti e istituzioni di ricerca, italiane o straniere, istituzioni ed organizzazioni internazionali e da ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. I fondi sono assegnati all’Università dove ha la sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al medesimo.

3. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro; ad essa provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso la sede amministrativa del Centro.

 Art. 11
Durata e recesso

1. La Convenzione istitutiva del Centro è stipulata inizialmente per una durata di sei anni ed è rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi.

2. Il Centro ha durata decennale, fatta salva la possibilità di scioglimento anticipato su proposta del Consiglio. È ammesso il recesso da parte di ciascuna Università previa disdetta scritta da inviare al Direttore del Centro, a mezzo PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 mesi prima dell’effettivo recesso.

Art. 12
Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Macerata.

 Art. 13
Disposizioni finali

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente in base all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.